CENTRALITA’ DELLA PERSONA
ETICA DELLA RESPONSABILITA’
E DELLA SOLIDARIETA’
Per l’Italia postbellica – uscita martoriata da un conflitto mondiale di devastanti proporzioni – il 27 Dicembre 1947 rappresenta una data molto importante. Enrico De Nicola (Capo provvisorio dello Stato Italiano), Alcide De Gasperi (Presidente del Consiglio) e Umberto Terracini (Presidente dell’Assemblea Costituente) firmano la legge fondamentale dello Stato italiano che deve servire a raccogliere in un documento tutte quelle norme necessarie a definire la forma, la struttura, il funzionamento dello Stato e dei suoi organi principali e a riconoscere e tutelare i diritti fondamentali dei cittadini.
Nata dall’esigenza di sradicare dal tessuto sociale italiano quel retaggio culturale basato su idee non democratiche come soppressione dello Stato di Diritto e ineguaglianze di ogni genere – secondo Norberto Bobbio – la Costituzione Italiana è la risultante di alcune idee cardine, almeno come ispirazione, maturate nella vecchia Europa.
Il politologo e filosofo torinese, per questo motivo, cita in un suo trattato di politica le “idee” dalle quali la “Carta” trae ispirazione: l’idea liberale, democratica, socialista (inteso come Stato Assistenziale a protezione dei soggetti più deboli economicamente) e cristianesimo sociale.
Sin dai suoi primi articoli, è chiaro l’intento da parte dei padri costituenti di stabilire un netto distacco con il sistema politico-giuridico del ventennio fascista e da qui gettare le basi per tagliare definitivamente quel cordone ombelicale che da alcuni secoli vede ancora unite la metà degli italiani e la casa Reale dei Savoia.
Composta di 139 articoli e relativi commi, è divisa in IV sezioni: principi fondamentali (art. 1-12), diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54), ordinamento della Repubblica (art. 55- 139), disposizioni transitorie e finali.
Il documento, redatto nel ‘47 dall’Assemblea Costituente, è il frutto di un lavoro pluralista sotto l’aspetto politico. Infatti, al tavolo dei lavori siedono i rappresentanti dei partiti che ottennero una maggioranza in seguito all’elezione dell’Assemblea Costituente avvenuta contestualmente al Referendum Istituzionale del ’46: i partiti democristiano, comunista, socialista, liberale e repubblicano. Esso sancisce come preambolo nella I sezione i principi fondamentali che rappresentano i presupposti di una società civile e gli obiettivi verso i quali essa deve tendere: il principio democratico, lavorista, solidarista, di uguaglianza, di libertà. Ma molto spesso non viene applicata a dovere e in troppi casi è difficile interpretare.
E’ per questo che oggi, a più di 50 anni dalla scrittura di questo “gioiello” di Democrazia, c’è chi si pone il quesito se sia lecito o no apportare modifiche ad alcuni articoli a loro dire non più di attualità, riaccendendo, a mio dire, i riflettori sul “principio di uguaglianza”, tema di fondamentale importanza per le “libertà dell’individuo”, menzionato nell’art. 3 del dettato costituzionale: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Alle generazioni attuali e future l’ardua sentenza. Viva la Costituzione!
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